Art. 1.

      1. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione delle disposizioni in materia di benefìci per le attività usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, ai lavoratori e alle lavoratrici operanti negli istituti penitenziari è riconosciuto il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma l, del medesimo decreto legislativo n. 374 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo l, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede, con proprio decreto, ad apportare le necessarie modifiche alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, conseguenti al riconoscimento della qualità di lavoro usurante per le attività svolte presso gli istituti penitenziari disposto ai sensi del comma 1 del presente articolo.
      3. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.